Definizioni

La Direttiva europea 2002/24/CE (articolo 1, punto h) definisce la bicicletta con pedalata assistita come una bicicletta dotata di motore elettrico ausiliario e con le seguenti caratteristiche:

 

- Potenza massima nominale e continua del motore elettrico: 250W

 

- Alimentazione del motore progressivamente ridotta e quindi interrotta al raggiungimento dei 25 km/h, o prima se il ciclista smette di pedalare.

 

Ai veicoli che soddisfano questa direttiva non viene richiesta l'omologazione e sono considerati a tutti gli effetti come le biciclette tradizionali.


Veicoli invece che non soddisfano contemporaneamente questi requisiti non possono essere considerati biciclette e dovrebbero essere quindi omologati e immatricolati; in particolare anche le biciclette in cui il motore funziona indipendentemente dalla pedalata.